Il giorno del nascituro e l'aborto gratuito

Per la nostra Costituzione e secondo la legislazione civile e penale in vigore nel Paese, la vita inizia al momento del concepimento

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worried pregnant woman sitting at home with protective face mask and looking through the window.
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Il nostro è un Paese pieno di contraddizioni, alcune delle quali molto gravi, come quella a cui è dedicato questo articolo. Naturalmente, la principale contraddizione sta nel confronto tra ciò che potremmo essere (a causa della nostra ricchezza naturale, posizione geografica, patrimonio educativo e culturale) e ciò che siamo, o meglio, tra la nostra situazione potenziale e la nostra situazione reale.

Ma vogliamo dedicare questi paragrafi alla questione della depenalizzazione dell'aborto (legge 27610), che, in realtà, non è solo la depenalizzazione ma anche la promozione ufficiale della pratica abortista.

Diamo un'occhiata alle contraddizioni. Con decreto 1406 del 1998, che rimane in vigore, la Repubblica argentina ha dichiarato il 25 marzo di ogni anno come «Giorno del nascituro» (art. 1), seguendo l'antica espressione «nasciturus» che la legge romana usava per designare l'essere umano dal momento del concepimento fino alla nascita. Ciò si riflette nel nostro storico codice civile, redatto da Vélez Sarfield, in vigore fino al 2015: «I nascituri sono quelli che non sono nati sono concepiti nel grembo materno» (art. 63). L'attuale codice civile e commerciale ribadisce la stessa idea: «Inizio dell'esistenza. L'esistenza della persona umana inizia con il concepimento» (art. 19), dichiarazione che conta anche la ratificazione dei fondamenti del decreto 1406/98, e di tutta la tradizione giuridica del nostro Paese.

Torniamo quindi al decreto 1406/98. La sua fondazione — dell'istituzione della Giornata del nascituro, e quindi della condizione umana del «nasciturus» — inizia richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (ONU) e la Carta delle Nazioni Unite riguardanti «la dignità e il valore della persona umana e... pari diritti di tutta l'umanità». Si riferisce anche a varie norme internazionali volte alla protezione dei «bambini», in particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo (ONU), già dichiarata gerarchia costituzionale nella riforma costituzionale del 1994, citando il preambolo di tale Convenzione: «Il bambino, a causa della sua mancanza di maturità fisica e mentale, ha bisogno di protezione e cure speciali, compresa la dovuta protezione legale, sia prima che dopo la nascita». Insisto sul fatto che questo testo, qualunque sia il suo valore normativo, è un criterio costituzionale per l'interpretazione della Convenzione, tanto che la sua legge che approva l'Argentina (Legge 23849) ha dichiarato che, ai fini della Convenzione, «un bambino è inteso come ogni essere umano dal momento del concepimento. fino all'età di diciotto (18) anni», una norma che è stata dichiarata obbligatoria nei confronti di qualsiasi provvedimento statale «adottato nei confronti di persone fino all'età di diciotto anni» (art. 1, legge 26061, «Sulla protezione globale dei diritti dei bambini e degli adolescenti»). Ovviamente, per la considerazione dello status giuridico di una «persona umana» dobbiamo ricorrere al codice civile, il cui articolo 19, come abbiamo visto, afferma che tale personalità è riconosciuta dal momento stesso del concepimento.

I «considerando» del decreto 1406/98 continuano a dire: «Che la qualità di una persona, in quanto entità capace di acquisire diritti e obblighi contrattuali, deriva da un requisito costituzionale e per la nostra Costituzione e legislazione civile e penale, la vita inizia al momento del concepimento».

Insistiamo sul fatto che tutte queste regole siano, fino ad oggi, in pieno vigore. Abbiamo già visto cosa afferma l'art. 19 del nuovo codice civile. Anche la depenalizzazione prevista dalla legge 27610, che non è per tutti i casi, mantiene l'aborto nella qualifica di «delitti contro la vita». Contro la vita? Del nasciturus, ovviamente. L'importante è che il legislatore penale abbia posto la protezione della vita del nascituro nello stesso «Titolo I», «Crimine contro le persone», «Capitolo I» «Crimini contro la vita», criminalizzando l'aborto subito dopo il reato di omicidio. Dopo aver ammesso che il nascituro e il nato sono portatori della stessa proprietà penalmente protetta (vita umana), il legislatore della legge sull'aborto, nel nuovo art. 86 ha escluso la vita del nascituro dalla protezione penale in tutti i casi fino alla 14a settimana di gravidanza materna (il legislatore al posto della madre usava l'espressione «incinta» e invece della gravidanza quella di «processo gestazionale», probabilmente a causa della repulsione causata da quei termini tradizionali e amati (madre, gravidanza) che ci ricordano il prezioso valore della donna e della vita).

Così, il nostro Paese riconosce l'umanità del nascituro durante il periodo prenatale, ma legalizza la sua morte durante le prime 14 settimane della sua vita, senza alcuna causa: durante tale periodo non importa l'età o la salute della madre, né se la gravidanza sia derivata da uno stupro. Questi motivi, d'altra parte, saranno importanti nel caso di aborti dopo 14 settimane, ma con una valutazione di una tale «manica larga» che in pratica (basta la semplice dichiarazione di essere stato violentato nove mesi fa) l'aborto può essere eseguito quasi fino al completamento, smembrando il bambino e/o succhiare il cervello, per facilitarne la separazione dalla madre, già morta (altrimenti avremmo un infanticidio).

Va notato che la legge sull'aborto non abroga l'articolo 19 del codice civile, né contraddice la legge 23849, né li contraddice, nel senso stretto del termine. Semplicemente autorizza a uccidere (togliere la vita, cancellare la vita, estinguere la vita) un essere che il resto del sistema legale considera una persona umana, cioè un essere umano. È come se fosse stata approvata una legge che prevedeva. «Non è reato uccidere la persona di un neonato fino alla 14a settimana dalla nascita, con il consenso della persona che ha partorito (per non usare il termine «madre», aggravando i sentimenti 'progressisti')...». Una regola del genere — che come vedremo è già in atto in alcuni paesi — non sarebbe in contraddizione con l'umanità del neonato, sarebbe semplicemente la depenalizzazione di un certo fatto. Certo, avremmo una grave violazione dei nostri obblighi nei confronti del sistema internazionale dei diritti umani, ma lo stesso vale per il caso della legge sull'aborto, che viola i termini in base ai quali l'Argentina si è impegnata a rispettare la vita del bambino.

Contrariamente a quanto affermato, non varrebbe la pena sostenere che lo stesso vale in altri ordinamenti giuridici. Questo è esattamente ciò che non sta accadendo. Vediamo alcuni esempi, in cui l'aborto gratuito, per quanto disgustoso di per sé possa essere in relazione al diritto umano alla vita, non è disfunzionale — diciamo «sperpentico» — rispetto all'ordine interno:

-Spagna: «La personalità si acquisisce viva al momento della nascita, una volta che si è verificato il completo distacco del grembo materno» (art. 30 CC) in modo che l'aborto non ucciderebbe una persona umana (dal punto di vista giuridico, se lo fa dalla realtà biologica).

-Italia: «La capacità giuridica viene acquisita al momento della nascita» (art. 1, CCC)

-Francia: non definisce quando inizia la personalità umana, sebbene nella sua adozione della Convenzione sui diritti del fanciullo, a differenza dell'Argentina, abbia dichiarato di essere un bambino dalla nascita.

Nel nostro caso, come abbiamo visto, la disfunzionalità è evidente.

È vero che l'articolo 21 del nostro codice civile e commerciale prescrive che «I diritti e gli obblighi di concepiti o impiantati nelle donne sono irrevocabilmente acquisiti se sono nati vivi», ma questa disposizione si riferisce ai casi di aborto spontaneo e non all'aborto indotto. L'interpretazione opposta, oltre ad aggravare il buon senso, importerebbe persino di autorizzare l'aborto in modo che, ad esempio, la «donna incinta» non condivida con il bambino (la cui vita «interrompe») l'eredità del marito e del padre morti dopo il concepimento e prima della nascita. Ma l'argomento più importante sta nel fatto che, riconosciuta dalla nostra legislazione (e dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali come sono state elevate alla gerarchia costituzionale) la personalità umana del nascituro, fin dalla sua concezione, il diritto alla vita non è «acquisito» ma semplicemente considerato il fatto stesso dell'umanità: è il più fondamentale, essenziale e intrinseco dei diritti. Sulla base della vita si possono acquisire altri diritti, senza la vita non si acquisiscono diritti (dopo la morte), quindi la vita non si acquisisce (non ha un bilancio o una base precedente) ma è posseduta, e la vita umana è posseduta poiché c'è la persona umana concreta e individuale.

Le considerazioni di cui sopra mostrano, per il nostro sistema, le inconseguenze e le incongruenze legali della legge sull'aborto, ma lo shock è notevolmente peggiore rispetto alla realtà biologica del futuro.

Tale è il fanatismo ideologico di cui soffre l'aborto che li porta persino a ignorare i dati forniti dalla scienza medica. Dal momento stesso del concepimento, il nascituro gode del suo DNA umano, personale, individuale, che lo accompagnerà e lo identificherà individualmente, fino alla sua morte. Dalla sesta settimana ha avuto un battito cardiaco udibile, che ha portato alcune leggi a vietare l'aborto da quel momento, come è successo l'11 marzo nello stato del Texas. Tuttavia, la circolazione sanguigna inizia prima che sia udibile. Le «onde peristaltiche» (movimento) del cuore in formazione avvengono entro il 22° giorno di gestazione e l'inizio della circolazione sanguigna entro il giorno 25.

Ma l'abortismo è indifferente a questi fatti della realtà; così criticano la legislazione che vieta l'aborto senza causa ascoltando il battito del cuore del nasciturus, perché ostacola la pratica dell'aborto, senza fermarsi a considerare se tale misura non sia positiva di fronte all'universale requisito per la protezione della vita umana.

Inoltre, alcuni legislatori nello stato del Maryland hanno deciso di intensificarsi nell'orrore della pratica, in previsione di una possibile inversione imminente della sentenza «Roe vs. Wade» che ha portato alla legalizzazione dell'aborto negli Stati Uniti nel 1973. Così, il 4 febbraio, hanno presentato un disegno di legge (SB669) che cerca di vietare indagini e/o azioni penali per madri e operatori sanitari di fronte a una «omissione» in relazione a una morte «perinatale». La medicina definisce il periodo «perinatale» (usato maliziosamente nel progetto) che intercorre tra la 20a settimana di gravidanza e da 1 a 4 settimane dopo la nascita (termine ambiguo). Pertanto, un bambino nato malato o sano, potrebbe essere abbandonato e lasciato morire potenzialmente fino a 28 giorni dopo la nascita senza punire coloro che hanno partecipato a quel filicidio e infanticidio.

Il 25 marzo celebreremo il «Giorno del nascituro», che è anche un'affermazione, in questi tempi di guerra, del valore sacro di tutta la vita umana.

Rodolfo Barra era un giudice della Corte suprema di giustizia

Fernando Secin è urologo , oncologo e insegnante

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